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D.P.R. 26/11/2007 n. 233Art. 10 - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore 1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzione regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietā letteraria e diritto d'autore. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; g) esprime la volontā dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivitā istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996 n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice. 3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietā letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Societā italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni. 4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale. 5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. 6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilitā amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Art. 11 - Direzione generale per il cinema 1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivitā cinematografiche. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivitā cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia; d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n. 19, sulla fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima; e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietā letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societā italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni; 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivitā cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente. 4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilitā amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 5. La Direzione generale per il cinema si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Art. 12 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo 1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attivitā di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivitā dello spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietā letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societā italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni; f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto- legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti. 4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492, e successive modificazioni. 5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilitā amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in 3 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Capo II Organi consultivi centrali Art. 13 - Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", č organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione; b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazio ne dei beni culturali; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni; e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la mate ria dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero; f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonchč da Stati esteri. 3. Il Consiglio superiore puō inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici. 4. Il Consiglio superiore č composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; b) otto eminenti personalitā del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalitā di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine č ridotto a dieci giorni. In caso di paritā di voti prevale quello del presidente. 6. Il Consiglio superiore č integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalitā previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. |
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